Statuto

Statuto e Regolamento della FAND – Federazione tra le Associazioni Nazionali delle persone con Disabilità.

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Testo dello Statuto

Titolo I – Costituzione, Sede, Scopi

Art. 1

È costituita la Federazione tra le Associazioni nazionali delle persone con disabilità. Fanno parte della Federazione, quali membri fondatori:

l’Associazione nazionale mutilati e invalidi civili; l’Associazione nazionale tra mutilati e invalidi del lavoro; l’Ente nazionale per la protezione e l’assistenza dei sordi; l’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti; l’Unione nazionale mutilati ed invalidi per servizio istituzionale.

Fanno altresì parte integrante della Federazione: l’Associazione Nazionale Guida Legislazioni Andicappati Trasporti; l’Associazione italiana per la ricerca sulle psicosi e l’autismo.

Alla Federazione possono essere ammesse, con voto unanime dei membri fondatori, altre Associazioni di persone con disabilità, di rilevanza nazionale, che abbiano strutture democraticamente elette e che svolgano la loro attività da non meno di un decennio.

Regolamento all’art. 1 (Abbreviazioni terminologiche)

Nei successivi articoli saranno utilizzate, per brevità, le seguenti abbreviazioni terminologiche:

  • “Federazione” per indicare la Federazione tra le associazioni nazionali delle persone con disabilità;
  • “Associazione” per indicare gli organismi che compongono la Federazione stessa.

Art. 2

La Federazione ha sede legale in Roma.

Art. 3

Scopo della Federazione è di costituire un organismo valido a rappresentare, con comune impegno propositivo ed operativo, le esigenze globali delle persone con disabilità presso lo Stato, le Regioni, gli enti locali e presso tutte le forze politiche e sociali del Paese.

In particolare, la Federazione coordina le politiche e le iniziative nei settori della previdenza, dell’assistenza, dell’istruzione, della sanità, del collocamento al lavoro, della sicurezza, dell’abbattimento delle barriere architettoniche, della comunicazione, dello sport e turismo sociale, nonché in tutti gli altri settori che interessano le categorie rappresentate.

La Federazione – che si richiama ai valori fondamentali della Costituzione repubblicana che riconosce il valore culturale, sociale e morale dell’associazionismo – intende tutelare la dignità di tutte le categorie delle persone con disabilità indipendentemente da ogni opinione politica, convinzione ideologica o fede religiosa.

Art. 4

La Federazione, per realizzare i fini istituzionali, si propone di promuovere ogni iniziativa diretta, nell’ambito delle finalità statutarie delle singole Associazioni che la compongono, alla promozione sociale delle persone con disabilità e alla loro partecipazione alla vita di società.

In particolare:

  1. collabora con tutte le amministrazioni dello Stato, le Regioni e gli enti locali per l’attuazione dei principi costituzionali e le leggi dello Stato riguardanti la previdenza, l’assistenza e la protezione delle persone con disabilità;
  2. promuove iniziative che assicurino il diritto al lavoro superando una concezione meramente assistenzialistica e favorendo la rieducazione professionale delle persone con disabilità e la loro inclusione nella vita di relazione e nel mondo del lavoro;
  3. promuove la riabilitazione, il recupero e l’inclusione delle persone con disabilità in ogni settore della vita sociale, al fine del conseguimento della loro autonomia;
  4. studia i problemi relativi alle minorazioni ed alla disabilità e promuove ogni forma di intervento in favore delle categorie rappresentate;
  5. attua iniziative di solidarietà tra i soci, anche mediante la cooperazione sociale;
  6. promuove la mobilità delle persone con disabilità, il superamento delle barriere architettoniche e sensoriali, l’accessibilità dei sistemi di trasporto, delle reti informatiche, dei siti web, dei social network istituzionali e di ogni mezzo di comunicazione;
  7. promuove le proprie attività anche eventualmente attraverso riviste, pubblicazioni, periodici anche on line, siti web, social network istituzionali e ogni altro mezzo di comunicazione.

Art. 5

Le Associazioni che fanno parte della Federazione conservano la loro autonomia secondo i propri statuti.

Le Associazioni federate sono impegnate a non intraprendere iniziative di carattere generale non concordate e a non assumere atteggiamenti in contrasto con le linee tracciate dagli organi statutari della Federazione.

La Federazione, in applicazione del vincolo di solidarietà, si impegna a sostenere anche le iniziative di interesse particolare delle singole Associazioni federate che non siano in contrasto con il presente statuto.

Titolo II – Organi della Federazione

Art. 6

Gli Organi della Federazione si dividono in: Organi Centrali ed Organi Periferici.

Sono Organi Centrali:

  1. l’Assemblea;
  2. il Comitato esecutivo;
  3. il Presidente;
  4. la Conferenza nazionale dei Presidenti regionali.

Sono Organi Periferici:

  1. i Comitati regionali;
  2. il Presidente regionale;
  3. i Comitati provinciali laddove costituiti;
  4. il Presidente provinciale.

Titolo III – Dell’Assemblea

Art. 7

L’Assemblea è l’organo supremo della Federazione.

Essa è costituita dai Presidenti nazionali delle Associazioni federate, o loro delegati e da altri tre rappresentanti designati dalle rispettive Associazioni, qualora le Associazioni stesse siano regolarmente presenti ed operanti in almeno dieci regioni.

In caso contrario, ciascuna delle Associazioni aderenti potrà essere rappresentata dal suo Presidente nazionale o suo delegato.

I membri dell’Assemblea durano in carica quattro anni.

I Presidenti nazionali delle Associazioni federate, che si trovano nella impossibilità di partecipare alle riunioni di Assemblea, possono conferire apposita delega ad uno dei vice Presidenti nazionali oppure ad altro componente dei propri organi centrali.

Regolamento dell’art. 7 (Partecipazione all’Assemblea di persone invitate)

Il Presidente nazionale potrà invitare all’Assemblea anche esponenti del mondo politico, religioso, culturale ed amministrativo i quali partecipano ai lavori senza diritto di voto.

Art. 8

L’Assemblea esercita, in via esclusiva, le seguenti funzioni:

  1. determinare gli indirizzi generali cui l’attività della Federazione deve uniformarsi;
  2. deliberare le modifiche allo Statuto della Federazione;
  3. approvare il proprio Regolamento;
  4. deliberare le iniziative dirette al raggiungimento degli scopi statutari e ratificare quelle assunte dal Comitato esecutivo;
  5. deliberare: entro il 30 novembre di ciascun anno, il bilancio preventivo; entro il 30 aprile, il bilancio consuntivo di ogni esercizio finanziario che si chiuderà il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 9

L’Assemblea si riunisce, in via ordinaria, una volta l’anno e, in via straordinaria, tutte le volte che il Presidente o il Comitato esecutivo lo ritenga opportuno oppure a richiesta di almeno un terzo dei membri in carica dell’Assemblea stessa.

L’Assemblea è convocata dal Presidente almeno dieci giorni prima della riunione, mediante avviso cartaceo o mail o PEC e, in caso di urgenza, con le stesse modalità, almeno quarantotto ore prima. Essa delibera validamente con la presenza della metà più uno dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono assunte con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Regolamento dell’art. 9 (Convocazione della Assemblea. Votazione e verbale)

Il Presidente nazionale invia ai responsabili delle Associazioni federate ed ai rappresentanti di ciascuna di esse l’avviso di convocazione dell’Assemblea con l’indicazione dell’ordine del giorno, della sede, della data e dell’ora.

Il Presidente nazionale apre i lavori e presiede l’Assemblea.

Le votazioni palesi dell’Assemblea avvengono per alzata di mano o per appello nominale.

Il verbale dei lavori assembleari viene redatto dal Segretario dell’Assemblea sotto la responsabilità diretta del Presidente dell’Assemblea stessa.

Titolo IV – Del Presidente nazionale, dei vice Presidenti nazionali e del Comitato esecutivo

Art. 10

Il Presidente ha la rappresentanza della Federazione, presiede l’Assemblea e il Comitato esecutivo e provvede a dare esecuzione alle deliberazioni dei suddetti organi. Adotta, in caso di urgenza e con riserva di ratifica, provvedimenti di competenza del Comitato esecutivo.

Il Presidente è coadiuvato da due Vicepresidenti, di cui uno vicario.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le relative funzioni sono assunte dal Vicepresidente Vicario.

Il Presidente e i due Vicepresidenti, di cui uno con funzioni vicarie, durano in carica quattro anni. Il Presidente nazionale vigila sull’osservanza delle norme statutarie e regolamentari.

Può partecipare personalmente, o delegando uno dei componenti del Comitato esecutivo, alle riunioni degli organi periferici della Federazione.

Per il funzionamento degli organi della Federazione, il Presidente si avvale di una segreteria tecnica, la cui composizione sarà determinata dal Comitato esecutivo. Tale segreteria tecnica potrà nominare al proprio interno un coordinatore.

Regolamento dell’art. 10 (Presidente nazionale: assenza o impedimento)

Nel caso in cui l’assenza o l’impedimento del Presidente nazionale, previste al comma 2 dell’art. 10 dello Statuto, dovessero precludere l’esercizio delle funzioni in modo grave e permanente e, quindi, fossero tali da compromettere, nel corso del tempo, il regolare svolgimento delle attività della Federazione, l’Assemblea dovrà essere convocata dal Vicepresidente vicario, con urgenza, per adottare le necessarie deliberazioni.

Art. 11

Il Comitato esecutivo è composto dai Presidenti nazionali delle Associazioni federate che possono, in caso di necessità, delegare un rappresentante dell’Associazione.

A ciascuna Associazione viene attribuito un numero di voti pari al numero degli organi provinciali democraticamente eletti.

Il Comitato esecutivo elegge il Presidente e due Vicepresidenti di cui uno vicario.

Possono essere eletti Presidente e vicepresidenti della Federazione i Presidenti nazionali delle Associazioni di cui all’art. 1.

Il Comitato esecutivo ha l’effettiva direzione e gestione della Federazione, ed inoltre, provvede:

  1. ad attuare le deliberazioni dell’Assemblea;
  2. ad assumere le opportune iniziative per il raggiungimento degli scopi statutari, secondo gli indirizzi espressi dall’Assemblea;
  3. a predisporre le norme intese a regolamentare le attività federative, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
  4. a predisporre il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
  5. ad effettuare le assunzioni del personale eventualmente necessario per il funzionamento della Federazione;
  6. a nominare il Commissario straordinario regionale, che rimane in carica per il periodo di sei mesi, rinnovabili una sola volta, per la costituzione o il rinnovo degli organi sociali;
  7. dirime le controversie tra i Comitati provinciali e nomina Commissari straordinari, sentiti i Presidenti regionali.

Art. 12

Il Comitato esecutivo è convocato dal Presidente nazionale, in via ordinaria, almeno sei volte all’anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta il Presidente nazionale lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno 2/5 dei voti di cui dispone il Comitato stesso.

L’avviso di convocazione, contenente la data, l’ora ed il luogo della riunione e l’ordine del giorno, deve essere inviato dal Presidente nazionale ai componenti il Comitato esecutivo almeno otto giorni prima della riunione. La convocazione, in caso di urgenza, può essere effettuata mediante preavviso di posta elettronica o fax, e-mail o PEC almeno quarantotto ore prima.

Le sedute del Comitato sono valide con l’intervento della maggioranza degli aventi diritto.

Art. 13

Il Comitato esecutivo, su proposta del Presidente nazionale, può costituire uno o più gruppi di lavoro o comitati tecnici con funzioni di studio nelle materie relative alla disabilità, di predisposizione di proposte di modifiche legislative, di programmazione di iniziative, convegni e seminari da sottoporre al Comitato medesimo per l’approvazione. Alla formazione di tali gruppi o comitati concorrono gli stessi membri del Comitato esecutivo con funzioni di coordinatori e con facoltà, peraltro, di avvalersi della collaborazione di qualificati esperti che operano nell’ambito di ciascuna Associazione.

Titolo V – Conferenza nazionale dei Presidenti regionali

Art. 14

La Conferenza nazionale dei Presidenti regionali è costituita dai Presidenti della Federazione eletti in ciascuna regione o da loro delegati.

La stessa svolge compiti di consulenza del Presidente e del Comitato esecutivo nelle materie oggetto del presente statuto.

È convocata dal Presidente nazionale almeno una volta l’anno.

Titolo VI – Beni patrimoniali e finanziari

Art. 15

Il patrimonio della Federazione è costituito dai beni mobili e immobili, lasciti, donazioni, diritti, azioni o ragioni appartenenti alla stessa a qualsiasi titolo.

I mezzi economici di cui la Federazione dispone per il proprio funzionamento sono: le quote delle Associazioni federate; gli eventuali contributi ordinari e straordinari dello Stato e di enti pubblici e privati; i proventi derivanti da iniziative di carattere economico, o da lasciti o donazioni.

Titolo VII – Delle attività periferiche

Art. 16

Per il perseguimento delle finalità di cui all’art. 3 del presente statuto sono costituiti, localmente, Comitati regionali e eventualmente Comitati provinciali.

I mezzi economici di cui i suddetti Comitati dispongono per il proprio funzionamento sono le quote delle Associazioni federate, gli eventuali contributi ordinari e straordinari di enti pubblici e privati nonché i proventi derivanti da iniziative di carattere economico, lasciti e donazioni.

Regolamento dell’art. 16 (Vigilanza sui comitati regionali)

Il Presidente nazionale, direttamente o per il tramite di un suo delegato, può verificare, quando lo ritenga opportuno, tutti gli atti dei Comitati regionali.

A tale scopo, i Presidenti regionali sono tenuti a collaborare alla verifica.

Il Presidente nazionale riferirà al Comitato esecutivo le risultanze della verifica e al Comitato regionale competente gli eventuali provvedimenti.

Art. 17 – Organizzazione su base regionale

L’organizzazione della Federazione su base regionale corrisponde al territorio delle Regioni a Statuto ordinario e speciale.

Organi regionali sono:

  1. il Comitato regionale;
  2. il Presidente regionale.

Gli Organi regionali hanno sede, di massima, presso l’Associazione a cui appartiene il Presidente regionale e durano in carica quattro anni.

Organi provinciali sono:

  1. il Comitato provinciale;
  2. il Presidente provinciale.

Art. 18 – Il Comitato regionale e il Comitato provinciale

Il Comitato regionale è costituito dai Presidenti regionali delle singole Associazioni federate e da due rappresentanti designati per ciascuna di esse.

Il Comitato regionale elegge al proprio interno il Presidente e due Vicepresidenti. Il Comitato regionale esercita le seguenti funzioni:

  1. vigila sull’applicazione, in ambito regionale, delle deliberazioni assunte dall’Assemblea nazionale e dal Comitato esecutivo;
  2. determina l’indirizzo e stabilisce il programma delle attività nonché delle iniziative da adottare nella Regione;
  3. nomina i rappresentanti della Federazione in ogni altro organismo che operi nel territorio regionale;
  4. costituisce commissioni di lavoro inerenti le diverse finalità associative;
  5. decide su ogni questione che gli viene sottoposta dai Presidenti regionali e provinciali delle Associazioni federate.

Il Comitato regionale si riunisce, in via ordinaria, almeno tre volte l’anno e, in via straordinaria, ogni volta che il Presidente regionale lo ritenga necessario oppure lo richiedano i 2/3 dei componenti in carica del Comitato stesso.

Il Presidente regionale ne indica l’ordine del giorno.

Si riunisce altresì ogni qualvolta lo richiedano almeno i 2/5 dei componenti del Comitato regionale. I Comitati provinciali, laddove costituiti, sono composti dai presidenti provinciali delle associazioni federate e da due rappresentanti designati per ciascuna di esse. Eleggono al loro interno il Presidente provinciale.

Esercitano funzioni di politica a favore delle disabilità di rilevanza provinciale.

Ai Comitati provinciali si applicano le medesime regole di funzionamento previste dal presente articolo per il Comitato regionale e dall’articolo 18 per quanto riguarda le funzioni del Presidente provinciale.

Regolamento dell’art. 18 (Competenze del Comitato regionale: insediamento e controllo)

Il Comitato regionale uscente resta in carica per il disbrigo dell’ordinaria amministrazione fino all’insediamento del Comitato neo eletto.

La riunione di insediamento del Comitato regionale e le eventuali successive, fino all’avvenuta elezione del Presidente, sono presiedute dal componente più anziano di età.

Art. 19 – Il Presidente del Comitato regionale

Il Presidente regionale ha la direzione delle attività e la rappresentanza legale della Federazione in ambito regionale.

Il Presidente regionale, inoltre:

  1. garantisce l’osservanza delle linee programmatiche stabilite dagli Organi centrali;
  2. convoca e presiede il Comitato regionale; in caso di assenza o di impedimento, il Presidente regionale è sostituito dal Vicepresidente.

Regolamento dell’art. 19 (Competenze del Presidente regionale)

Il Presidente del Comitato regionale uscente o, in caso di impedimento o vacanza, il Vicepresidente regionale convoca, entro giorni quindici dallo svolgimento dell’ultima Assemblea regionale, la prima riunione del Comitato regionale.

Il Presidente del Comitato regionale, o un suo delegato, può verificare quando lo ritenga opportuno, tutti gli atti dei Comitati provinciali della Regione.

Titolo VIII – Disposizioni finali

Art. 20

Le cariche elettive insieme agli organi statutari della Federazione sono gratuite.

Art. 21

Le eventuali modifiche al presente statuto dovranno essere approvate da almeno 2/3 dei componenti l’Assemblea della Federazione.

Art. 22

In caso di scioglimento della Federazione il patrimonio è assegnato pro-quota alle associazioni aderenti per l’attuazione delle loro specifiche finalità statutarie, sulla base delle quote di partecipazione alla Federazione.

Atto costitutivo – trascrizione

Trascrizione dell’atto notarile del 16 gennaio 1997 (Repertorio n. 238447, Raccolta n. 31553). I dati personali sono stati omessi.

Atto costitutivo della Federazione tra le Associazioni Nazionali dei Disabili. Repubblica Italiana.

L’anno millenovecentonovantasette il giorno sedici del mese di gennaio in Roma, Via Valadier n. 42, avanti a me Dott. Franco Bartolomucci, Notaio in Roma, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, con l’assistenza dei testimoni a me noti ed idonei [dati omessi], sono presenti i signori:

  • Alvido Lambrilli, in qualità di Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante della “Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili”, Ente Morale riconosciuto con D.P.R. 23 dicembre 1978, con sede in Roma, Via Crescenzio n. 2, autorizzato con delibera del Consiglio Direttivo in data 20 novembre 1996;
  • Pietro Mercandelli, in qualità di Presidente del Consiglio Nazionale e legale rappresentante della “Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi del Lavoro”, Ente Morale riconosciuto con D.P.R. 31 marzo 1979, con sede in Roma, Via Ravà n. 124, autorizzato con delibera del Consiglio Nazionale in data 27–28 maggio 1994;
  • Ida Collu, in qualità di Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante dell'”Ente Nazionale Sordomuti”, Ente Morale riconosciuto con D.P.R. 23 dicembre 1978, con sede in Roma, Via Gregorio VII n. 120, autorizzata con delibera del Consiglio Direttivo in data 19 luglio 1996;
  • Tommaso Daniele, in qualità di Presidente della Direzione Nazionale e legale rappresentante dell'”Unione Italiana Ciechi”, Ente Morale riconosciuto con D.P.R. 23 dicembre 1978, con sede in Roma, Via Borgognona n. 38, autorizzato con delibera della Direzione Nazionale in data 21 novembre 1996;
  • Franco Cesareo, in qualità di Presidente del Comitato Centrale e legale rappresentante dell'”Unione Nazionale Mutilati per Servizio”, Ente Morale riconosciuto con D.P.R. 23 dicembre 1978, con sede in Roma, Via Cavour n. 71, autorizzato con delibera del Comitato Centrale in data 15 gennaio 1997.

Detti comparenti, della cui identità personale, qualità e poteri io Notaio sono certo, mi chiedono di ricevere il presente atto con il quale, alla presenza dei testimoni, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1) È costituita tra l’Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili, l’Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi del Lavoro, l’Ente Nazionale Sordomuti, l’Unione Italiana Ciechi e l’Unione Nazionale Mutilati per Servizio, la “Federazione tra le Associazioni Nazionali dei Disabili”. La Federazione non ha fini di lucro.

Articolo 2) La sede è stabilita in Roma, attualmente in Roma, Via Crescenzio n. 2.

Articolo 3) La Federazione suddetta è amministrativamente e patrimonialmente autonoma e pertanto i componenti degli organismi sociali sono legittimati ad agire solo in nome e per conto di essa.

Articolo 4) La Federazione ha lo scopo, l’amministrazione e l’organizzazione previsti dallo statuto composto di n. 16 (sedici) articoli, che, approvato dai comparenti, si allega al presente atto sotto la lettera “A”, perché ne formi parte integrante e sostanziale.

Articolo 5) A comporre il Comitato Esecutivo, inizialmente di 5 (cinque) membri, vengono all’unanimità nominati i Presidenti Nazionali delle Associazioni Federate, e precisamente: Alvido Lambrilli, Pietro Mercandelli, Ida Collu, Tommaso Daniele, Franco Cesareo, che presenti accettano.

Articolo 6) Le spese del presente atto e dipendenti sono a carico della Federazione.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che, alla presenza dei testimoni, unitamente all’allegato è stato letto dalla signora Ida Collu e da me Notaio ai comparenti, i quali lo sottoscrivono con i testimoni e con me Notaio. Consta di due fogli per pagine tre e quanto fin qui della quarta, dattiloscritto da persona di mia fiducia ed integrato con mia grafia.

Firmato: Alvido Lambrilli, Pietro Mercandelli, Ida Collu, Tommaso Daniele, Franco Cesareo, i due testimoni, Franco Bartolomucci (Notaio).

Nota: lo Statuto e Regolamento oggi in vigore sono quelli riportati sopra, approvati dall’Assemblea della FAND il 7 maggio 2019.